Home > Aggregazioni aziendali

Aggregazioni aziendali

Programma Bonus Aggregazioni Aziendali

Programma Bonus Aggregazioni Aziendali - Valutazione Azienda in 24 ore
Il programma, in relazione ad un processo di aggregazione aziendale, realizzato attraverso fusioni, scissioni o conferimenti, pone a confronto il risparmio fiscale conseguibile attraverso l'affrancamento a pagamento ai sensi della legge 244/2007 con quello conseguibile nell'anno 2009 attraverso il bonus aggregazioni (art. 4, D.L. n. 5/2009). In particolare il programma esegue i seguenti calcoli: Risparmio lordo fiscale per IRES e IRAP Determina il risparmio fiscale realizzabile negli anni successivi all'aggregazione in virtù degli ammortamenti effettuabili sui maggiori valori da essa emergenti Imposta sostitutiva ex L. 244/2007 Determina l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) per l'affrancamento dei maggiori valori economici, che corrisponde all'ulteriore vantaggio conseguibile effettuando l'operazione di aggregazione nel corso dell'anno 2009, avvalendosi del bonus aggregazioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 5 del 10/2/2009, norma che permette per l'appunto l'affrancamento gratuito dei maggiori emergenti (12% dei maggiori valori fino a Euro 5.000.000) Risparmio fiscale al netto dell'imposta sostitutiva Il programma genera poi in automatico le scritture contabili da porre in essere, sia da parte delle Società o delle ditte che aggregano un loro ramo aziendale sia da parte della società che procede all’aggregazione e quantifica il beneficio ottenibile in termini di solidità patrimoniale da parte delle aziende coinvolte nel processo di aggregazione.

Metodo patrimoniale semplice ed operatività aziendale

Risoluzione Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 06-03-2009, n. 57/E
[Aggregazioni aziendali]
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (cd. "Bonus Aggregazioni") - Legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 242-249.
Quesito
La società ALFA s.r.l. e la società BETA s.r.l. Unipersonale (di seguito BETA srl) intendono effettuare un'operazione di aggregazione aziendale mediante fusione per unione, con costituzione di un nuovo soggetto giuridico, denominato GAMMA s.r.l.
La società fondenda ALFA s.r.l. opera nel settore immobiliare dal 1998.
La società ha come oggetto la locazione di beni immobili propri ad uso industriale e commerciale.
I soci della società ALFA s.r.l., signori TIZIO e CAIO, hanno effettuato nel 2007 un'operazione di conferimento comunitario, mediante la quale hanno conferito le proprie quote detenute nella società ALFA s.r.l. in una società austriaca, DELTA GmbH.
La società ALFA s.r.l. è proprietaria degli immobili di seguito elencati:
- un capannone industriale, sede della ditta, un appartamento (alloggio del custode) e terreno di pertinenza;
- un terreno edificabile;
- due terreni agricoli;
- un fabbricato e terreno consistente in appartamento, ristorante, locale adibito a gioco e sport e area a parcheggio di pertinenza, oggetto di contratto di locazione;
- un fabbricato industriale.
Il valore economico complessivo dell'azienda è stato stimato, con perizia redatta secondo il metodo patrimoniale semplice, in data 31 agosto 2008, in euro 3.300.000 circa.
La società BETA s.r.l. opera nel settore immobiliare dal 2000. La società ha come oggetto la costruzione e la ristrutturazione anche mediante appalto a terzi di fabbricati civili, industriali e commerciali ed, infatti, la stessa ha dichiarato di esercitare un'attività di costruzione di immobili, interamente affidata in appalto a terzi.
Il valore economico complessivo dell'azienda è stato stimato, con perizia redatta secondo il metodo patrimoniale semplice, in data 31 agosto 2008, in euro 13.000,00 circa ed è equivalente al patrimonio netto contabile della società alla stessa data.
Le società istanti rappresentano che tra le medesime non è intercorso alcun rapporto partecipativo o di gruppo in quanto entrambe le società non sono mai state controllate, nemmeno indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, né sono state interessate, negli anni 2006, 2007 e 2008 da alcun rapporto commerciale.
La società ALFA s.r.l. e la società BETA s.r.l. hanno conseguito, nei periodi d'imposta 2006 e 2007, ricavi effettivi superiori a quelli presunti in base all'applicazione della normativa di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994, superando il test di operatività, ad ulteriore prova dell'effettiva operatività delle due società.
In merito alle ragioni dell'operazione, le istanti dichiarano che l'operazione di fusione si rende necessaria al fine di consentire, tra l'altro:
- la razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, trasferendo in capo ad unico soggetto giuridico tutte le attività immobiliari, al fine di accrescerne la redditività e la massima valorizzazione;
- di ampliare la disponibilità di risorse destinate a progetti di sviluppo;
- un significativo miglioramento della struttura finanziaria;
- la sinergia tra il consiglio di amministrazione di ALFA s.r.l. e l'amministratore unico di BETA s.r.l., che permetterebbe di dare una nuova impronta all'attuale assetto direzionale delle due società.
Dal progetto di fusione per unione, si evince che il patrimonio della società ammonterà a euro 3.356.000, ripartito tra i soci con le seguenti modalità:
- al socio unico della società BETA s.r.l. spetterà una quota di 12.937,38 euro pari allo 0,3855 per cento del capitale sociale della costituenda GAMMA s.r.l.;
- al socio unico della società ALFA s.r.l., spetterà una quota di 3.343.062 euro, pari al 99,6145 per cento del capitale sociale della costituenda GAMMA s.r.l.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Le società istanti ritengono che la prospettata fusione per unione possa beneficiare del riconoscimento fiscale previsto dalla norma agevolativa di cui all'art. 1, commi 242-249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in quanto con riferimento alla particolare fattispecie ritengono di aver dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma citata.
In particolare, le società istanti rappresentano che il disavanzo da concambio, presumibilmente pari a circa 3.250.000 euro verrà interamente imputato agli immobili di cui è attualmente intestataria ALFA s.r.l. con unico socio.
Parere della direzione
L'art. 1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo di favorire i processi di aggregazione aziendale e di incentivare la crescita dimensionale delle imprese italiane, ha introdotto un'agevolazione consistente nel riconoscimento fiscale gratuito, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria nell'ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'art. 176 del T.U.I.R.
Per fruire del suddetto beneficio fiscale, le società partecipanti all'operazione straordinaria di aggregazione devono presentare alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate una apposita istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai commi da 242 a 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Più in particolare, occorre dimostrare la sussistenza dei seguenti requisiti:
1) requisito soggettivo: il soggetto risultante dall'operazione straordinaria deve assumere la forma giuridica di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
2) requisito oggettivo: il processo di aggregazione aziendale deve necessariamente realizzarsi mediante le operazioni straordinarie di fusione, di scissione o di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'art. 176 del T.U.I.R.;
3) requisito temporale: le descritte operazioni straordinarie devono essere effettuate nel corso degli anni 2007 e 2008;
4) requisito dell'operatività: le imprese che partecipano all'operazione straordinaria devono essere operative da almeno due anni, nel senso che devono aver esercitato un'effettiva attività imprenditoriale nel biennio antecedente la data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione aziendale. Al riguardo, come chiarito nella Circolare n. 16 del 21 marzo 2007, si rileva che l'Agenzia delle Entrate, in sede di risposta all'interpello presentato dal contribuente, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, potrà prendere a riferimento il concetto di operatività contenuto nella normativa sulle c.d. "società di comodo" di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, " escludendo all'agevolazione, in quanto non operative, società che, al di là dell'oggetto dichiarato, siano state costituite per gestire il proprio patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale ";
5) requisito dell'indipendenza: le società partecipanti all'operazione straordinaria non devono appartenere al medesimo gruppo societario, né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione, né controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
6) requisito dell'"anzianità" delle condizioni: è necessario che le imprese che partecipano all'operazione di aggregazione aziendale " si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243 ".
Sulla base dell'interpretazione fornita in merito dalla scrivente con la circolare n. 16/E del 2007, ne consegue che " il beneficio potrà essere concesso solo a condizione che le imprese partecipanti alle descritte operazioni di aggregazione aziendale possiedano i requisiti soggettivi ed oggettivi (richiesti ai fini del riconoscimento fiscale) non solo al momento in cui viene posta in essere l'operazione di fusione, scissione o conferimento ma che li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l'operazione stessa ".
Come si desume dalla lettera della norma, che fa esplicito riferimento all'effetto di "aggregazione aziendale", l'operazione straordinaria deve realizzare necessariamente un'effettiva aggregazione aziendale, necessitando al tal fine la concentrazione di almeno due aziende, operative ed indipendenti, preesistenti.
Ciò premesso, occorre verificare, nella fattispecie prospettata dalle istanti, se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa al fine di concedere il riconoscimento fiscale, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro, del maggiore valore attribuito, nel caso specifico, ai beni strumentali materiali di GAMMA s.r.l. per effetto della imputazione in bilancio - secondo corretti principi contabili - del disavanzo da concambio.
Nel caso descritto la società di nuova costituzione derivante dall'operazione di fusione per unione rispetta il requisito soggettivo previsto dalla norma, dal momento che presenta la forma giuridica di società a responsabilità limitata e, dunque, rientra tra i soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a), del T.U.I.R.
Con riferimento al requisito "oggettivo" dell'operatività di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 244 e 245, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la scrivente ha rilevato che dai bilanci prodotti dalla società ALFA s.r.l. riferiti agli esercizi 2007 e 2006 (nonché dalla situazione contabile alla data del 31 agosto 2008) emergerebbero ricavi derivanti da un'attività di mera locazione - avente ad oggetto due immobili - e risultati di esercizio di esigua entità.
In relazione a BETA s.r.l. va, altresì, osservato che il patrimonio netto contabile della società alla data del 1° gennaio 2008 ammonta a euro 34.700 circa ed alla data del 31 agosto 2008, cui è riconducibile l'ultimo documento contabile fornito dall'istante, ammonta a circa 13.000 euro.
Come si evince, inoltre, dalla relazione di stima predisposta a tale data a norma degli artt. 2343 e 2465 del codice civile, lo stato patrimoniale della società BETA srl consiste in:
- cassa contanti per un valore netto contabile di circa 7.000 euro;
- depositi bancari, per un valore netto contabile di euro 6.400 circa;
- crediti tributari, per un valore netto contabile di circa 2.200 euro;
- debiti verso fornitori (EPSILON) per un valore netto contabile di euro 2.000 circa;
- debiti tributari per un valore netto contabile di circa 600 euro.
Nel caso di specie, e fatta salva l'esistenza di altre circostanze o fatti al momento non rappresentati compiutamente, l'attivo patrimoniale della società BETA s.r.l. si configura, pertanto, come scarsamente rappresentativo di un complesso organizzato di beni e persone potenzialmente idoneo all'esercizio effettivo di un'attività d'impresa come quella di "costruzione e ristrutturazione, sia direttamente che mediante appalto a terzi, di fabbricati civili, industriali e commerciali".
A fortiori si osserva, poi, che il metodo di valutazione d'azienda adottato dal perito e ritenuto più adeguato al soggetto da valutare corrisponde al metodo patrimoniale semplice, che non fa emergere alcun valore di avviamento e si limita ad attestare che il valore corrente delle attività e delle passività equivale al patrimonio netto contabile.
L'assenza di attestazione di un avviamento sembrerebbe confortare l'ipotesi che manchino completamente, al momento dell'aggregazione, sia "l'attitudine" dell'azienda a produrre maggiori utili futuri in conseguenza dell'utilizzo di "assets" che si sono incrementati nel tempo, sia la valutazione della presenza di una più significativa ed efficiente organizzazione di beni materiali ed immateriali.
Tale situazione si rende manifesta anche in sede di ripartizione del capitale sociale della società risultante dalla fusione, ove, in base a quanto previsto nel progetto di fusione, si "premia" esclusivamente l'apporto dell'azienda appartenuta alla società ALFA s.r.l., il cui socio riceverà una quota di partecipazione al capitale della società risultante dalla fusione pari al 99,6 per cento.
Al contrario, l'apporto dell'azienda appartenuta alla società BETA s.r.l. nell'operazione di fusione sarà remunerato - in capo al socio unico di BETA s.r.l. - con una partecipazione al capitale sociale della società risultante dalla fusione, pari allo 0,4 per cento, a conferma dell'assoluta esiguità dell'apporto medesimo.
Dal momento che gli "assets" di BETA, ormai priva di patrimonio, non appaiono in grado di assicurare una reale crescita dimensionale delle imprese che si aggregano attraverso la descritta operazione di fusione si ritiene, in definitiva, che non sussistano né le condizioni né la "ratio" per concedere l'agevolazione di cui alla legge n. 296/2006.
Le considerazioni svolte poc'anzi in merito alla mancanza di una concreta organizzazione aziendale in seno a BETA s.r.l. conducono, infine, ad escludere, in capo alla medesima, al momento della supposta aggregazione e retroattivamente almeno a far data dal 1° gennaio 2008, il requisito oggettivo dell'operatività.
Si ricorda infatti, che il suddetto requisito, inteso in termini di svolgimento di un'effettiva e concreta attività imprenditoriale, deve sussistere ininterrottamente sia al momento dell'operazione sia nei due anni precedenti la stessa, come, peraltro, chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 21 marzo 2007.
In base alle considerazioni sin qui svolte, la scrivente ritiene, pertanto, di non poter concordare con la soluzione interpretativa prospettata dalle istanti per cui, alla fattispecie rappresentata, non possono essere applicati i benefici fiscali di cui ai commi 242-249 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La società risultante dalla fusione non potrà, di conseguenza, applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 242, della menzionata legge, secondo il quale " si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro ".
Il presente parere è riferito esclusivamente al riscontro dei presupposti dell'agevolazione fiscale di cui ai menzionati commi 242-249, articolo unico, della legge n. 296/2006.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
 

Valide ragioni economiche di conferimenti di rami d'azienda

Parere Comitato consultivo 22-05-2000, n. 15
[Cessione di ramo d'azienda]
1) Le Società X S.p.A., ......, e Y S.p.A., ugualmente con sede in ...... nel presentare richiesta di interpello ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413/1991 hanno rappresentato di essere ambedue parte del gruppo societario multinazionale danese X la cui capogruppo ...... X Denmark detiene, anche attraverso la X Holding Denmark, l'intera partecipazione nella ...... X S.p.A. Italy che, a sua volta, detiene il 95% della partecipazione nella Y S.p.A. Italy, essendo il 5% rimanente direttamente posseduto dalla Società capogruppo.
Le due Società istanti operano, come l'intero gruppo, nel settore dei prodotti cartacei e dei prodotti per il trattamento dell'incontinenza.
In particolare la X italiana commercializza prodotti assorbenti monouso per l'incontinenza medio/grave; prodotti assorbenti monouso per l'infanzia; prodotti di carta e tessuto non tessuto per la pulizia e l'igiene personale nelle comunità e nelle industrie; si occupa, infine, della gestione amministrativa delle Società controllate.
La Y commercializza prodotti assorbenti monouso per l'incontinenza leggera ed in particolare femminile; commercializza anche prodotti assorbenti igienici femminili.
E' stato rappresentato che, in particolare, la X commercializza i propri prodotti per l'incontinenza direttamente al Servizio Sanitario Nazionale, agli ospedali, alle cliniche private ed alle farmacie, anche attraverso un distributore indipendente.
Di contro la commercializzazione dei prodotti di carta e tessuto non tessuto per la pulizia e l'igiene personale nelle comunità e nelle industrie è gestito da un settore aziendale completamente distinto tramite distributori specializzati oppure direttamente ai grandi utilizzatori.
Le istanti hanno fatto notare che allorchè nell'anno 1996 è stata introdotta in Italia la linea di prodotti destinati all'incontinenza leggera ...... è stato deciso di affidare la distribuzione di tali prodotti alla Y. Tale decisione fu presa andando in contraria direzione di quanto avveniva negli altri Paesi (Francia, Olanda, Germania) dove l'intera gamma e linea di prodotti per l'incontinenza in generale è commercializzata da un unico soggetto giuridico.
Il gruppo X a seguito dell'andamento del mercato europeo ed in relazione all'esperienza maturata a livello internazionale, anche considerando l'esperienza italiana, avrebbe modificato la propria visione strategica al fine di poter realizzare positive e decisive sinergie, nel senso di fare necessariamente commercializzare tutti i prodotti destinati alla cura dell'incontinenza da un medesimo soggetto giuridico. Tale obiettivo consentirebbe di affrontare l'aumentata competitività nel mercato italiano dove le imprese concorrenti operano con una unica struttura senza alcuna distinzione tra i vari tipi di prodotti destinati in genere alla cura dell'incontinenza.
Le istanti hanno sottolineato che l'utilizzo di una struttura comune consentirebbe di migliorare l'immagine dei prodotti, di ottimizzare le attività della divisione ricerca e sviluppo, di preparare una comune policy pubblicitaria e di ottimizzare l'utilizzo dei distributori finali, nonchè conseguire notevoli sinergie ed evitare duplicazione di costi.
Da ultimo le istanti hanno richiamato l'attenzione sul fatto che una struttura comune agevolerebbe lo sviluppo futuro dell'azienda qualora si optasse per l'acquisizione di altri operatori del settore.
Le istanti hanno anche elencato quali sarebbero i vantaggi che verrebbero conseguiti nel settore del marketing, della logistica, della amministrazione.
2) Le Società istanti avevano inviato ......, tramite la Direzione Regionale delle Entrate ......, richiesta di interpello alla Direzione Generale delle Entrate del Ministero delle Finanze.
Non avendo ricevuto risposta nei 60 giorni successivi, in data ........ le istanti hanno presentato formale istanza di interpello al Comitato Consultivo e non avendo ricevuto ugualmente risposta nei 60 giorni successivi, ......, hanno prodotto formale diffida ad adempiere.
La Direzione Regionale delle Entrate ...... in data ........ aveva comunicato che l'Ufficio competente non aveva fornito alcun elemento in relazione ad eventuali attività di accertamento ed aveva concluso non sussistere i presupposti per l'applicatone delle disposizioni di carattere antielusivo di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
3) Il gruppo X intende costituire una nuova società di capitali nella quale la X conferirebbe, a titolo di aumento di capitale, il proprio ramo di azienda relativo alla linea di prodotti per la media e grande incontinenza e la Y conferirebbe il proprio ramo di azienda relativo alla linea di prodotti per l'incontinenza leggera.
Una volta perfezionata l'operazione la X continuerebbe ad operare nei settori diversi da quello conferito e lo stesso farebbe la Y.
Il conferimento dei due rami di azienda verrebbe effettuato ai sensi degli artt. 2341 e 2345 c.c., tramite la richiesta al Presidente del Tribunale per la nomina dei periti ai fini della valutazione dei due rami di azienda.
L'aumento del capitale sociale della nuova Società dovrà risultare, quindi, pari alla somma dei valori dei due rami di azienda conferiti.
Le plusvalenze che si evidenzierebbero in capo alle Società conferenti verrebbero assoggettate ad imposizione secondo le previsioni del T.U.I.R., ivi compresa la compensazione del reddito d'impresa, comprensiva delle plusvalenze, che dovrebbe essere determinato in relazione al periodo d'imposta, con le perdite accumulate negli esercizi precedenti e fiscalmente deducibili.
La Società conferitaria evidenzierebbe un valore di avviamento che considererebbe deducibile ai fini dell'imposta sul reddito, ai sensi dell'art. 68, c. 3, del D.P.R. n. 917/1986.
Le due Società istanti hanno sottolineato che la proposta operazione contiene incontrovertibilmente chiare motivazioni economiche ed organizzative, sia pure in presenza di un potenziale e non quantificabile, al momento, risparmio d'imposta che non costituirebbe elemento esclusivo dell'operazione.
Al tempo stesso le Società istanti hanno evidenziato che l'operazione proposta non comporta l'aggiramento di obblighi e divieti previsti dalla vigente legislazione.
4) Osserva il Comitato che in effetti non è possibile quantificare allo stato l'eventuale plusvalenza nonchè l'eventuale risparmio d'imposta a seguito della considerazione delle perdite pregresse in quanto, da un lato, non è dato conoscere quali saranno i valori attribuiti ai due rami di azienda in sede di conferimento e, dall'altro, non è stato comunicato quali sono i valori di libro per i quali i rami aziendali sono contabilizzati.
Per quanto riguarda la Società conferitaria non è dato conoscere allo stato se si concreterà nei successivi dieci periodi d'imposta la possibilità di dedurre il valore di avviamento ai sensi dell'art. 68, c. 3, del T.U.I.R. n. 917/1986 in quanto, da un lato, non è dato conoscere allo stato il valore dell'avviamento e, dall'altro, non è dato di conoscere l'ammontare del reddito imponibile dei futuri esercizi su cui operare la deduzione delle quote dell'avviamento.
Per quel che riguarda questo secondo aspetto, conseguente l'operazione prospettata, è da sottolineare che lo stesso è allo stato ipotetico in quanto presuppone nei futuri periodi d'imposta sufficiente reddito imponibile da poter sopportare la deduzione delle quote di avviamento.
5) L'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale l'interpello è stato proposto, prevede l'inopponibilità all'Amministrazione Finanziaria degli atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, che siano diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d'imposta o rimborsi altrimenti indebiti.
Per quanto riguarda il caso qui in esame ritiene il Comitato che per le ricordate considerazioni sussistano valide ragioni economiche.
E' anche da considerare che, dal momento che l'operazione di conferimento dei due rami d'azienda verrebbe effettuata secondo le previsioni del c.c. e l'imposizione di plusvalenze e valori di accertamento verrebbe sottoposta alle ordinarie previsioni del vigente ordinamento, si può concludere che non ci sia intento di aggirare obblighi o divieti ovvero di ottenere (esclusivamente o prevalentemente) riduzioni d'imposta o rimborsi altrimenti indebiti.
Il Comitato ha egualmente ritenuto non rilevare il fatto della impossibilità di conoscere, alla stato, l'ammontare delle plusvalenze e l'impatto che le stesse potrebbero avere, tenuto conto della compensazione con le perdite pregresse, sulla determinazione della base imponibile della Società conferente, dopo l'operazione; così come ha ritenuto non rilevare la pura eventualità della possibilità per la Società conferitaria della deducibilità nei prossimi dieci periodi d'imposta delle quote dell'avviamento.
Dal momento che le operazioni evidenziano valide ragioni economiche e sono prospettate da realizzarsi in tutti i loro aspetti, anche tributari, secondo le norme dell'ordinamento, l'impossibilità di conoscere l'ammontare degli eventuali vantaggi fiscali perde ogni rilevanza.
Per tutto quanto sopra esposto, il Comitato formula, sui presupposti espressi nella motivazione, il seguente
PARERE
L'operazione prospettata non presenta aspetti di elusività per cui non rientra fra quelle previste dal c. 1
dell'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973.